Allegato 2 - Altri contributi : definizioni, riferimenti, fontiIl Rifugiato
Un rifugiato è una persona che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, è fuori del paese della sua nazionalità e non è in grado, o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese, o tornare lì[1]. Vanno distinte alcune figure che spesso si confondono con lo status del
Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento nelle forme di sfruttamento sessuale, lavoro forzato o servizi, schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, asservimento o prelievo di organi”[2].
Convenzione di Dublino del 1967 mette più in evidenza due cose principali[3]:
Lavoratori migranti e membri delle loro famiglie Innanzitutto, va detto che non esiste una convenzione internazionale sulla migrazione, ma esiste una “Convenzione dell'ONU sulla protezione di lavoratori migranti e membri delle loro famiglie”[4] , firmata però solo dai paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), rendendola così meno incisiva e vincolante al livello internazionale. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) definisce la migrazione come: “Il movimento di persona o gruppo di persone da un'unità geografica a un'altra, oltre un confine politico o amministrativo, con l'intenzione di stabilirsi a tempo indeterminato o temporaneamente in un luogo diverso dal loro luogo di origine”[5]. definisce il migrante (regolare e irregolare) come: “Una persona che, volontariamente e per motivi personali, si sposta dal suo luogo di origine ad una particolare destinazione con l'intenzione di stabilire la propria residenza senza essere costretto a farlo”[6]. Giuridicamente la migrazione va classificata in due parti:
Sulla volontarietà la migrazione va classificata in due parti:
E sulla Regolarità:
Lavoratore migrante è quindi una persona che "Sarà occupato, è occupato o è stato occupato in un'attività remunerata in uno Stato del quale egli non è cittadino"[7]. (Questa categoria include sia lavoratori migranti regolari che lavoratori irregolari.) La tratta di esseri umani Il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Convenzione firmata a Palermo nel 2000) definisce la tratta di persone come “il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi”[8]. Trafficking smuggling. tratta è un fenomeno diverso dal traffico. Quest’ultimo è definito dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. La distinzione tra tratta trafficking e traffico smuggling è fondamentale poiché il traffico di persone non comporta necessariamente un elemento di sfruttamento, coercizione o violazione dei diritti umani. Secondo il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda misure a favore di:
Le fonti dei diritti della Migrazione Internazionale.
a) Diritti dei lavoratori migranti.
b) I Doveri dei Migranti Non esiste un organismo di diritto internazionale o diritto consuetudinario, che disciplina gli obblighi di migranti verso lo Stato che corrisponda alla legge sui diritti umani. I migranti hanno l'obbligo di rispettare l'autorità degli Stati, e secondo il diritto internazionale gli immigrati sono tenuti a conformarsi alla legislazione nazionale del paese di accoglienza. Diritti dei Rifugiati PRINCIPIO di “non-refoulement” - Nessuno Stato potrà espellere o respingere, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. (art. 33, Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati) Nessuno può essere sottoposto da parte di uno Stato membro a misure quali il rifiuto di ammissione alla frontiera, il respingimento o l'espulsione che lo obbligherebbero a ritornare o a restare in un territorio dove la sua vita, integrità fisica o libertà sarebbero minacciate (art. 2, OUA Convenzione sugli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa) Diritti delle Vittime della Tratta. I migranti che sono stati soggetti a traffico sono autorizzati dagli strumenti internazionali a ricevere una tutela specifica e godono di diritti specifici a causa della loro condizione di vittime del reato di tratta.
Diritti dei bambini migranti. I bambini a causa della loro specifica vulnerabilità hanno il diritto di assistenza speciale.
NOTE [1] 1951 Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status di rifugiati, art. 1 1969 OAU Convention on the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, art. 1) [2] 2000 Palermo, Convenzione delle Nazione Unite sulla Criminalità Organizzata Transnazionale e relativi protocolli [3] http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/normativa/conv_dubl.pdf [4] http://www.onuitalia.it/contributi/migranti.php; http://www.onuitalia.it/diritto/convenzioni/InternationalConventionont.html [5] http://www.italy.iom.int/index.php?language=ita [6] http://www.italy.iom.int/index.php?language=ita [7] “Convenzione dell'ONU sui lavoratori migranti e membri delle loro famiglie”, adottata dall’Assemblea Generale nella sua risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990. http://www.onuitalia.it/diritto/convenzioni/InternationalConventionont.html [8] Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Adottato il 15 novembre 2000 a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. |
Edizione contenuti Aprile 2012 - Riedizione grafica Luglio 2013
Copyright 2012-2013 ® Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata della Città di Roma. Tutti i Diritti Riservati.
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